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Aste Giudiziarie

asta giudiziaria

pignoramentoIn seguito al pignoramento dei beni del pagatore insolvente, si procede alla vendita tramite asta giudiziaria, la quale può avvenire in due modi:
1. Vendita con Incanto.
2. Vendita senza incanto.

1. Vendita con incanto

Nel caso di vendita con incanto, il vincitore, prima di aggiudicarsi la gara, dovrà aspettare dieci giorni. In questo periodo, chiunque può offrire un prezzo migliore che deve essere almeno un quinto superiore a quello aggiudicato.

Condizioni

– Tutti gli interessati dovranno presentare richiesta, in carta da bollo, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari almeno 12 ore prima del giorno la vendita.
– Alla richiesta dovrà essere depositato un assegno circolare non trasferibile con importo del 10% della base d’asta.
Nel giorno stabilito, una volta identificati i partecipanti e controllate le domande, si procede all’asta facendo delle offerte che partono da un importo minimo stabilito dal Giudice.
L’asta si conclude se dopo più di tre minuti dall’ultimo rilancio non siano pervenute nuove offerte.

2. Vendita senza incanto

L’asta può essere aggiudicata lo stesso giorno, a patto che vengano rispettate certe condizioni.

Condizioni

– Se c’è una sola offerta il giudice, una volta sentiti i creditori, dispone la vendita solo se il prezzo supera di almeno il 20% della base d’asta altrimenti si procederà alla vendita con incanto.
– Le offerte d’acquisto devono essere presentate in busta chiusa alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, in caso di vendite fallimentari presso la Cancelleria Fallimentare.
– Nell’offerta deve essere precisato il prezzo di offerta con allegato un assegno circolare del 10% del prezzo base d’asta.
Il giorno dell’asta verrano aperte le buste e lette le offerte:
– Se ci sono più offerte il giudice invita a partecipare ad un’asta sulla base dell’offerta più alta, se non risponde nessuno si procede alla vendita con incanto o si aggiudica l’asta chi ha fatto l’offerta scritta più alta.
Con la legge 24 febbraio 2006, n. 52 sono state apportate diverse modifiche. E’ previsto che per tutte le aste deve essere adottata come priorità la procedura senza incanto. La vendita con incanto sarà adottata solo se la precedente non è stata aggiudicata.

Domande frequenti

Chi può partecipare all’asta?

E’ possibile partecipare all’asta personalmente o tramite un rappresentante di fiducia munito di procura notarile.

Come avviene il pagamento?

Finita l’asta il Giudice decide tempi e modi per il versamento del prezzo da pare del vincitore, mentre gli altri partecipanti possono riavere la cauzione versata.
Il vincitore dovrà versare il saldo del prezzo comprensivo di oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, di solito, entro 60 giorni dall’ aggiudicazione definitiva.
Se il pagamento non avviene nei tempi stabiliti, il vincitore perde la cauzione e l’immobile che viene di nuovo messo all’asta.

Come si diventa proprietari del bene acquistato tramite giudiziaria?

Quando il prezzo viene pagato integralmente, il Giudice dispone il decreto di trasferimento dell’immobile al nuovo proprietario.
ll decreto emesso dal giudice ha anche l’ effetto di cancellare tutti i gravami esistenti sull’immobile: ipoteche e pignoramenti (cosiddetto “effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare”).

E’ possibile visitare l’immobile?

Viene nominato un custode e sarà possibile visitare l’immobile.
A custodia dell’immobile viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice ha facoltà di nominare una “persona diversa”. Questo avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l’immobile.

Cosa succede se l’attuale proprietario non ha finito di pagare il mutuo?

Se l’asta viene proposta da una banca per il mancato pagamento di un mutuo, il nuovo proprietario deve subentrare al posto del precedente nel ruolo di mutuatario, pagando l’importo delle sole rate scadute e delle spese.

Come faccio sapere quando avviene la prossima giudiziaria?

La pubblicazione dell’avviso di vendita, l’ordinanza del giudice e la relazione di stima sia pubblicata, su appositi siti internet, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’asta.
L’avviso deve contenere la descrizione completa del bene: i dati catastali e le eventuali variazioni, possibili abusi riscontrati, se è occupato e il valore di partenza dell’asta.