Stipendio o Pensione
Conto Corrente
1. Pignoramento di Stipendio o Pensione
La procedura più usata è quella per pignorare stipendi, pensioni nel caso di dipendenti, oppure provvigioni nel caso di liberi professionisti.
In questa pagina:
Limite massimo di pignorabilità
La legge vigente prevede un limite massimo di pignorabilita’ di pensione o stipendio di un quinto (20%) della pensione o stipendio se il prelevamento viene effettuato alla fonte.
Se la retribuzione è stata accreditata sul conto corrente il Decreto Legge 83/2015 prevede nuovi limiti di pignorabilità.
Limiti sulla pensione:
– Sul conto corrente del debitore è impignorabile l’importo equiparato all’assegno sociale mensile aumentato della metà (assegno sociale 448,52 + 224,26=678,78 euro), l’importo residuo sarà pignorabile nel limite di 1/5.
Limiti sullo stipendio:
– Se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, possono essere pignorate solo le somme che eccedono il triplo dell’assegno sociale;
– Se l’accredito avviene nello stesso giorno o in un momento successivo a quello in cui è previsto il pignoramento, possono essere pignorate somme indicate espressamente dal giudice, comunque mai superiori a 1/5;
Limiti per debiti esattoriali (es. Equitalia ,multe, ecc.) esistono limiti diversi la percentuale di pensione o stipendio pignorabili:
– Per stipendi o una pensioni fino a 2500 euro la percentuale è di 1/10;
– Fra i 2501 e 5000 euro la percentuale è di 1/7;
– Per stipendi o pensioni superiore a 5 mila euro la percentuale è di 1/5.
Cosa succede se c’è già una Cessione del quinto?
Se c’è gia’ una cessione del quinto su stipendio o pensione del pignorato – La legge prevede entrambe le detrazioni in busta paga. La deduzione totale netta non può superare i due quinti dello stipendio netto, pertanto : un quinto sarà tolto per il debito e un quinto per il pignoramento.
Se stipendio o pensione sono già stati accreditati sul conto corrente?
– Stipendio e pensioni accreditati sul conto prima del pignoramento: si possono pignorare, ma soltanto nella parte che eccede una somma pari a tre volte il massimo dell’assegno sociale;
– Stipendio e pensioni accreditati sul conto lo stesso giorno del pignoramento o successivamente si possono pignorare, ma solo nella misura di 1/5, secondo i limiti già visti.
2. Pignoramento del Conto corrente
Il pignoramento presso terzi può riferirsi a somme di danaro che il debitore deve riscuotere presso terzi.
Se il conto corrente è cointestato?
E’ sempre possibile pignorare il conto corrente anche se cointestato.
Per ordine del giudice la banca è obbligata non solo a garantire che il debitore non può più disporre della somma depositata ma dovrà anche garantire e favorire l’esecuzione da parte del creditore.