Chiamato anche liquidazione o buonuscita, viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale e collettivo o dimissioni.
A nome d’ogni dipendente, è accantonata dal datore di lavoro sul Fondo Trattamento di Fine Rapporto – per ogni anno e frazione di servizio prestato – una percentuale calcolata sulle voci retributive previste dall’art. 65 del CCNL. L’ammontare lordo accantonato è indicato annualmente sul CUD.