Azione Diretta
Azione Indiretta
Protesto
Se cambiale, assegno bancario, vaglia non è pagato alla scadenza il creditore può procedere con:
1. Azione diretta, per il recupero credito presso il debitore principale.
2. Azione indiretta o di regresso, per recuperare il credito presso eventuali giranti.
In questa pagina:
Azione diretta
Poiché la cambiale è già un titolo esecutivo (solo se ha tutti gli elementi essenziali) è possibile procedere direttamente con l’emissione del precetto di pagamento in caso di mancato pagamento.
L’azione diretta si puo esercitare entro 3 anni dalla scadenza della cambiale.
Azione di regresso (o indiretta)
Nel caso non sia possibile recuperare il credito presso il debitore principale e eventuali avallanti, è possibile procedere contro i giranti (e i loro eventuali avallanti). Questa viede definita “azione di regresso” o “indiretta”.
Per poter esercitare questa azione è necessario che sia stato compilato l’atto del protesto verso il debitore principale.
L’azione di regresso del portatore del titolo si prescrive in 1 anno dal protesto altrimenti cade in prescrizione.
L’azione di regresso del girante che ha pagato nei confronti di altri giranti si prescrive in 6 mesi. Il portatore in via di regresso può chiedere, oltre all’ammontare del titolo non pagato, anche relativi interessi e spese aggiuntive sostenute per il protesto.
Decorsi detti termini, se la cambiale protestata non è stata ancora pagata, il possessore potrà chiedere un decreto ingiuntivo.
Protesto
Il protesto è l’atto formale con il quale si accerta il mancato pagamento del titolo di credito da parte del debitore principale.
Richiesta (o levata) del protesto.
Il creditore, entro due giorni dal mancato pagamento della cambiale, consegna il titolo di credito all’ Ufficiale Giudiziario, il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento.
A seguito del rifiuto, l’Ufficiale giudiziario procede alla stesura del Protesto (verbale). La dichiarazione di protesto viene scritta sul titolo o su un foglio di allungamento attaccato al titolo stesso, vi sono riportati tutti i dati riguardanti il protesto comprese le spese e bolli che devono essere pagati per l’operazione, da quel momento il portatore del titolo può iniziare l’azione di regresso.
Pubblicazione del protesto
I nominativi delle persone che non hanno pagato la cambiale o tratta accettate vengono pubblicati a cura della Camera di Commercio nel Bollettino dei protesti cambiari. Questa pubblicità rende quasi impossibile per il protestato l’accesso al credito.
La pubblicazione dei protestati è utile a tutte le società di intermediazione creditizia o istituti bancari che intendono concedere prestiti personali o mutui a chiunque ne faccia richiesta. Tuttavia i dati inseriti nel registro dei protestati sono accessibili a tutti i cittadini tramite una visura negli uffici competenti.
Cancellazione del protesto
Il protesto rimane nel Pubblico Registro Informatico dei Protestati fino a quando il protestato non paga, nel caso in cui il creditore prosegue nell’attività giudiziale il protestato oltre ad essere pignorato dei suoi beni, rimarrà iscritto a tale registro per i cinque anni successivi.
Nel caso in cui il protestato risarcisca i dovuti debiti prima che venga effettuato il pignoramento dei beni di sua proprietà, e prima che sia passato un anno dall’iscrizione al Registro Informatico dei Protestati, la segnalazione di protesto può essere cancellata.
Il protestato dovrà presentare specifica richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale, se ciò venisse negato il debitore potrà reclamare in Corte D’appello entro dieci giorni.
Il debitore protestato una volta ottenuto il decreto di riabilitazione lo dovrà presentare al Presidente della Camera di Commercio e se entro venti giorni l’istanza non venisse accolta potrà ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza del protestato.
A cancellazione acquisita, il protesto sarà considerato mai avvenuto.
L’istanza di cancellazione può essere presentata da chiunque possa dimostrare di essere stato protestato per errore o non leggittimamente.
Tuttavia nei casi in cui il protestato pagasse i suoi debiti oltre l’anno di segnalazione, l’iscrizione al Registro rimarrebbe ma con la nota di avvenuto pagamento.
Qualora fossero trascorsi i cinque anni previsti dalla legge la cancellazione dal Registro dei Protestati avverà automaticamente a prescindere dall’avvenuto pagamento o meno del titolo, causa del protesto.
Decreto ingiuntivo
Quando la cambiale non può essere fatta valere come titolo esecutivo (es. priva di bollo) è necessario ottenere un decreto ingiuntivo per procedere con la procedura di recupero credito.